Vecchiaia
Finanziamento
Principio generale: Sistema finanziato tramite contributi assicurativi (a carico del datore e del lavoratore) con sovvenzioni da parte dello Stato
Contributi assicurativi: 32,70%, di cui 23,81% a carico del datore di lavoro e 8,89% a carico del lavoratore. Tetto massimo non previsto
Partecipazione dello Stato: parzialmente finanziata dallo Stato per quanto riguarda l’assegno sociale, la pensione di anzianità e i complementi alle pensioni minime
Legislazione
Legge n. 155 del 23 aprile 1981; Legge n. 638 dell’11 novembre 1983; Decreto legge n. 503 del 30 dicembre 1992; Legge n. 335 dell’8 agosto 1995; Legge n. 234 del 23 agosto 2004
Principi di base
Sistema di assicurazione sociale obbligatoria, finanziato attraverso i contributi assicurativi per i lavoratori dipendenti, con pensioni legate al salario, ai contributi versati e al periodo di assicurazione. Regimi speciali per i lavoratori autonomi
Campo d’applicazione
Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Regime speciale per gli agricoltori, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti
Condizioni
Durata minima del periodo contributivo: Il requisito di assicurazione e contribuzione richiesto sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi, che fino al 31.12.1992 era di 15 anni, è aumentato di un anno ogni due per attestarsi dal 1° gennaio 2001 a 20 anni.
Età legale della pensione:
Pensione normale (vecchiaia)
assicurati prima del 1.1.1996 (sistema retributivo): 65 anni per gli uomini, 60 per le donne
assicurati dopo il 1.1.1996 (sistema contributivo): età variabile dai 57 ai 65 anni
Pensione anticipata (anzianità)
lavoratori dipendenti e del settore pubblico: 57 anni di età e 35 anni di contribuzione
oppure 39 di contributi indipendentemente dall’età
lavoratori autonomi: 58 anni di età e 35 di contribuzione
oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall’età
Pre-pensionamento
pensione attribuita ai lavoratori di imprese in crisi economica: anticipazione di 5 anni al massimo
condizioni particolari per “lavoratori precoci”, per lavoratori che svolgono lavori usuranti e per beneficiari di particolari misure di reintegrazione nel mercato del lavoro
Pensione differita
proroga possibile al massimo fino ai 65 anni di età
Per il periodo che va da ottobre 2004 a dicembre 2007, i lavoratori del settore privato che hanno maturato il diritto alla pensione possono restare al lavoro: la pensione sarà “cristallizzata” ed il lavoratore riceverà il proprio salario più l’importo (bonus) dei contributi, circa il 32,7%, che non saranno soggetti a tassazione. Dal gennaio 2008, il lavoratore che ha ottenuto il bonus potrà scegliere se continuare a lavorare, con la ripresa del versamento dei contributi, o se andare in pensione con l’importo precedentemente cristallizzato.
Prestazioni
Fattori determinanti per l’ammontare della pensione: salario di riferimento, durata del periodo contributivo.
Criteri di calcolo
Assicurati prima dell’1.1.1996
– redditi da lavoro fino a € 39.297,00: 2% x n x S
– redditi da lavoro fino a € 52.265,01: 1,6% x n x S
– redditi da lavoro fino a € 65.233,02: 1,35% x n x S
– redditi da lavoro fino a € 74.664,30: 1,1% x n x S
– redditi da lavoro maggiori di € 74.664,30: 0,9% x n x S
n = numero di anni di assicurazione (max 40)
S = salario di riferimento (vedi sotto)
Assicurati dopo l’1.1.1996: L’importo della pensione è calcolato moltiplicando l’importo contributivo per un coefficiente variabile a seconda dell’età (minimo 57, massimo 65 anni).
Criteri di calcolo: Per le persone che al dicembre 1992 potevano vantare almeno 15 anni di contribuzione viene presa la media dei salari degli ultimi 5 anni; per coloro con una anzianità inferiore ai 15 anni viene considerata la media dei salari su un periodo variabile dagli ultimi 5-10 anni. A partire dal 1996 il calcolo è effettuato sull’insieme dei contributi di tutto il periodo
Periodi figurativi: Presa in conto totale dei periodi di malattia, maternità, servizio militare, disoccupazione, indennità accordate alle persone che beneficiano di misure particolari in seguito alla cessazione o alla ristrutturazione della loro impresa
Maggiorazioni: Non sono previste maggiorazioni per le persone a carico. Prevista una maggiorazione particolare, di € 1609,01 annui, alle pensioni minime se l’assicurato soddisfa determinati criteri (70 anni di età e redditi personali annui inferiori a € 7.167,55, € 12.129,91 se con famigliari)
Pensione minima:
– assicurati prima dell’1.1.1996: € 5.558,54
– assicurati dopo l’1.1.1996: pensione minima non prevista dalla legge
Pensione massima: non prevista
Anticipazione: (vedi pre-pensionamento)
Posticipazione: possibile. Dopo 40 anni di contribuzione si ha diritto ad un complemento di pensione
Pensione parziale: Non prevista
Rivalutazione: Rivalutazione annuale basata sull’evoluzione del costo della vita
Cumulo con i redditi da lavoro: Possibile sia per redditi da lavoro dipendente che autonomo, senza condizioni fino al raggiungimento dell’importo della pensione minima. A partire dall’1.1.2003 cumulo totale possibile con una pensione di anzianità
Imposizioni fiscali
Prestazioni imponibili fiscalmente
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Fonti:
Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in Europa