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Vecchiaia

Finanziamento
Principio generale: Non vi è un finanziamento specifico. Il finanziamento di ciascuna branca della protezione sociale è compreso nella gestione globale del sistema (contributi assicurativi, sovvenzioni a carico dello Stato, imposta sul valore aggiunto), distribuita tra i differenti settori in funzione delle necessità.

Contributi assicurativi:
· 37,84%, di contributi di base (di cui 24,77% a carico del datore di lavoro e 13,07% a carico del lavoratore)
· 7,48% a carico del datore di lavoro (cotisation de modération salariale)
· 1,69% a carico del datore di lavoro (per imprese con più di 10 lavoratori)

Altri contributi specifici:
· Ritenute sulle indennità di Invalidità e sulle prepensioni, secondo l’importo della pensione (da 0% a 3,5%)
· Contributi sulle prepensioni a carico del datore di lavoro (€ 25 al mese)
· Contributi di solidarietà secondo l’importo della pensione (da 0% a 2%)

Partecipazione dello Stato: In funzione delle necessità.

Legislazione
Per i lavoratori dipendenti Decreto reale del 24 ottobre 1967, Decreto reale del 21 dicembre 1967, Decreto reale del 23 dicembre 1996. Per i lavoratori autonomi Decreto reale del 10 novembre 1967, Decreto reale del 22 dicembre 1967

Principi di base
Sistema di assicurazione sociale obbligatoria, finanziato principalmente attraverso i contributi sociali a carico della popolazione attiva (dipendenti e autonomi), con pensioni legate al reddito, all’ammontare dei contributi versati e alla durata del periodo contributivo e con tassi dipendenti dalla situazione familiare.

Campo d’applicazione
Tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi. Condizioni speciali per i lavoratori autonomi.

Condizioni
Durata minima del periodo contributivo: Non prevista.

Condizioni per una pensione completa: 45 anni di carriera lavorativa per gli uomini e 44 anni per le donne (sarà portata a 45 dal 2009).

Età legale della pensione: 65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne (65 anni anche per le donne dal 2009).

Pensione anticipata: 60 anni per gli uomini e per le donne, con almeno 35 anni di carriera lavorativa.

Pensione differita: Non prevista.

Prestazioni
Fattori determinanti per l’ammontare della pensione: Ammontare delle retribuzioni, durata del periodo contributivo, situazione della famiglia, sesso (fino al 2009).

Criteri di calcolo: Per ogni anno di carriera lavorativa viene calcolata una quota della pensione secondo la formula seguente (S = Salario di riferimento)
Uomini senza coniuge a carico S x 60% x 1/45
Donne senza coniuge a carico S x 60% x 1/44 (come gli uomini dal 2009)
Uomini con coniuge a carico S x 75% x 1/45
Donne con coniuge a carico S x 75% x 1/44 (come gli uomini dal 2009)

Base di calcolo: Fino al 31 dicembre 1955 Salario di riferimento S = € 11.910,95 per tutte le categorie.
Dal 1956 al 1957, per gli operai S = Salario lordo senza tetto massimo, per gli impiegati S = forfait per giornata lavorativa di almeno 4 ore.
Dal 1958 al 1980, S = Salario lordo senza tetto massimo, per tutte le categorie di lavoratori.
Dopo 1980, S = Salario lordo con tetto massimo a € 41.564,11.

Periodi figurativi: Possono essere presi in conto i periodi di disoccupazione involontaria, “prépension conventionnelle” (conventioneel brugpensioen), alcuni periodi di interruzione di carriera, incapacità lavorativa, congedo di maternità, vacanze annuali, servizio militare, sciopero riconosciuto, detenzione preventiva, studio, ecc.

Maggiorazioni: In caso di un congiunto a carico è accordato un tasso di calcolo del 75%. In caso di figli a carico non sono previste maggiorazioni ma, se la pensione rappresenta il principale reddito famigliare, si ha diritto ai normali assegni famigliari oltre ad alcuni supplementi (€ 39,23 per il 1° figlio, € 24,31 per il 2° figlio, € 4,27 per il 3° figlio).

Pensione minima: È garantita per coloro che possano far valere una carriera completa. Persona sola € 10.395,95. Persona con coniuge a carico € 12.990,85
Se si hanno almeno 15 anni di carriera e la propria pensione, calcolata su una carriera completa, risultasse inferiore a € 12.199,05 per una persona sola e a € 15.248,83 per una persona con coniuge a carico, si ha diritto che la propria pensione venga calcolata su una remunerazione fissa garantita pari a € 14.810,70.

Pensione massima: L’importo massimo del salario utilizzato come base di calcolo del trattamento è pari a € 18.211,61 all’anno per gli uomini senza coniuge a carico e a € 18.647,45 all’anno per le donne senza coniuge a carico

Anticipazione: A 60 sia per gli uomini sia per le donne, con almeno 35 anni di carriera lavorativa.

Posticipazione: Non prevista.

Pensione parziale

La Legge del 26 luglio 1996 costituisce la base legale per l’instaurazione di una pensione a tempo parziale (pension à mi-temps). I decreti di esecuzione non sono ancora stati emanati

Rivalutazione
Rivalutazione automatica del 2% quando l’indice medio dei prezzi al consumo varia del 2% in rapporto all’indice di riferimento precedente. Le pensioni sono inoltre rivalutate in base all’evoluzione del costo della vita tramite la fissazione annuale di un coefficiente forfettario.

Cumulo con i redditi da lavoro
Possibile nell’ambito delle seguenti fasce di reddito: Per i lavoratori dipendenti € 7.421,57 prima dell’età legale per la pensione, € 15.590,18 se si supera l’età legale della pensione. Per i lavoratori dipendenti con figli a carico € 11.132,37 prima dell’età legale per la pensione, € 19.300,98 se si supera l’età legale della pensione. Condizioni speciali per i lavoratori autonomi.

Imposizioni fiscali
Prestazione imponibile fiscalmente

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Fonti:

Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in Europa

MISSOC 2006

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