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Superstiti

Finanziamento
Principio generale: Sistema finanziato tramite contributi assicurativi (a carico del datore e del lavoratore) con sovvenzioni da parte dello Stato

Contributi assicurativi: vedi sezione vecchiaia

Partecipazione dello Stato: parzialmente finanziata dallo Stato

Legislazione
Legge n. 155 del 23 aprile 1981; Legge n. 638 dell’11 novembre 1983; Decreto legge n. 503 del 30 dicembre 1992; Legge n. 335 dell’8 agosto 1995; Legge n. 234 del 23 agosto 2004

Principi di base
Sistema di assicurazione sociale obbligatoria, finanziato attraverso i contributi assicurativi per i lavoratori dipendenti, con indennità legate alla pensione dell’assicurato deceduto. Regimi speciali per i lavoratori autonomi

Campo d’applicazione
Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Regime speciale per gli agricoltori, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti

Condizioni
Assicurato deceduto: pensione normale (vecchiaia): 5 anni di contributi di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni, oppure 15 anni di contribuzione indifferentemente dal periodo

Pensione privilegiata: nessuna condizione contributiva nel caso di un decesso avvenuto in ragione del servizio che non sia indennizzato come incidente sul lavoro

Coniuge superstite: in caso di divorzio, il beneficiario di alimenti può ottenere il trattamento su intervento del giudice

Figli: fino ai 18 anni di età (21 anni in caso di studi a tempo pieno o 26 anni in caso di studi universitari)

Altre persone: genitori, fratelli, sorelle, o nipoti a carico dell’assicurato se non esistono altri superstiti

Prestazioni
Coniuge superstite: 60% della pensione di vecchiaia o di Invalidità del congiunto. La prestazione viene soppressa qualora il congiunto si risposi (sono comunque indennizzate 2 annualità)

Orfani di padre o di madre: In caso di concorso con la pensione del coniuge supersite, è dovuto il 20% a ciascun figlio. A partire dal 3° figlio, il 40% della pensione è diviso fra tutti i figli. Se il coniuge superstite non ha diritto alla pensione, spetta il 40% a ciascun figlio. A partire dal 3° figlio, il 100% è diviso per il numero dei figli

Orfani di padre e di madre: 40% per figlio. A partire dal 3° figlio, il 100% è diviso per il numero dei figli. A partire da settembre 1995, qualora il solo beneficiario sia un figlio, la percentuale è portata al 70% della pensione. In presenza di un figlio minore, studente o handicappato nel nucleo famigliare non ci sono limiti di cumulo con altre pensioni

Altri beneficiari: Per genitori, fratelli, sorelle, o nipoti, il 15% della pensione dell’assicurato, fino ad un massimo del 100%, se non esistono altri superstiti

Pensione minima: € 427,58 al mese

Pensione massima: nessun limite fissato per legge

Imposizioni fiscali
Prestazioni imponibili fiscalmente

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Fonti:

Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in Europa

MISSOC 2006

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