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Superstiti

Finanziamento
Principio generale: Non vi è un finanziamento specifico. Il finanziamento di ciascuna branca della protezione sociale è compreso nella gestione globale del sistema (contributi assicurativi, sovvenzioni a carico dello Stato, imposta sul valore aggiunto), distribuita tra i differenti settori in funzione delle necessità.

Contributi assicurativi:
· 37,84%, di contributi di base (di cui 24,77% a carico del datore di lavoro e 13,07% a carico del lavoratore)
· 7,48% a carico del datore di lavoro (cotisation de modération salariale)
· 1,69% a carico del datore di lavoro (per imprese con più di 10 lavoratori)

Altri contributi specifici: Vedi pensioni di vecchiaia

Partecipazione dello Stato: In funzione delle necessità.

Legislazione
Per i lavoratori dipendenti Decreto reale del 24 ottobre 1967; Decreto reale del 21 dicembre 1967; Decreto reale del 23 dicembre 1996. Per i lavoratori autonomi Decreto reale del 10 novembre 1967; Decreto reale del 22 dicembre 1967.

Principi di base
Sistema di assicurazione sociale obbligatoria, finanziato principalmente attraverso i contributi sociali a carico della popolazione attiva (dipendenti e autonomi), con pensioni legate al reddito della persona deceduta, all’ammontare dei contributi versati e alla durata del periodo contributivo.

Campo d’applicazione
Tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi. Condizioni speciali per i lavoratori autonomi.

Condizioni
Ne ha diritto il coniuge (non i figli o altri parenti superstiti) a condizione che:
· sia stato sposato con il deceduto almeno un anno (tale condizione viene meno se è nato un figlio dal matrimonio, se c’è un figlio a carico, se il decesso del titolare di pensione è dovuto ad un incidente o ad una malattia professionale posteriore alla data del matrimonio);
· abbia almeno 45 anni di età;
· non si superi una certa soglia di reddito (vedi cumulo con i redditi da lavoro)

Cumulo con i redditi da lavoro: Possibile nell’ambito delle seguenti fasce di reddito
– € 14.848,13 per i lavoratori dipendenti (€ 18.553,93 con figli a carico)
– € 11.874,50 per i lavoratori autonomi (€ 14.848,13 con figli a carico)

Prestazioni
80% della pensione di vecchiaia del congiunto, reale o ipotetica. La prestazione viene soppressa qualora il congiunto si risposi
Pensione minima: € 10.232,50 l’anno se l’assicurato poteva vantare una carriera completa (il calcolo è effettuato prorata qualora la carriera sia almeno pari ai 2/3 di una carriera completa).

Pensione massima: L’importo massimo del salario utilizzato come base di calcolo del trattamento è pari a € 41.564,11

Imposizioni fiscali
Prestazione imponibile fiscalmente

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Fonti:

Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in Europa

MISSOC 2006

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