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Maternità e paternità

Finanziamento
Principio generale: Non vi è un finanziamento specifico. Il finanziamento di ciascuna branca della protezione sociale è compreso nella gestione globale del sistema (contributi assicurativi, sovvenzioni a carico dello Stato, imposta sul valore aggiunto), distribuita tra i differenti settori in funzione delle necessità.

Contributi assicurativi:
· 37,84%, di contributi di base (di cui 24,77% a carico del datore di lavoro e 13,07% a carico del lavorator)
· 7,48% a carico del datore di lavoro (cotisation de modération salariale)
· 1,69% a carico del datore di lavoro (per imprese con più di 10 lavoratori)
Altri contributi specifici: Una parte dei contributi sulle polizze assicurative auto, sulle polizze ospedalizzazione, sulle pensioni (3,55%) e sul volume di affari dell’industria farmaceutica.

Partecipazione dello Stato: In funzione delle necessità

Legislazione
Per le lavoratrici dipendenti: Legge sull’assicurazione obbligatoria 14 luglio 1994. Decreto reale del 3 luglio 1996. Regolamento del 16 aprile 1997
Per le lavoratrici autonome: Decreto reale del 20 luglio 1971.

Principi di base
Sistema di assicurazione sociale obbligatoria, finanziato principalmente attraverso i contributi sociali a carico della popolazione attiva (dipendenti e autonomi)

Per le lavoratrici dipendenti: Indennità legate alla remunerazione
Per le lavoratrici autonome: Indennità forfetarie

Campo d’applicazione
Per le prestazioni in natura: Tutte le lavoratrici e categorie assimilate e i membri della famiglia
Per le prestazioni in denaro (indennità di maternità): Tutte le lavoratrici dipendenti e categorie assimilate. Condizioni speciali per le lavoratrici autonome

Condizioni
Per le prestazioni in natura: Pagamento dei contributi minimi per l’anno in corso o per quello precedente
Per le prestazioni in denaro (indennità di maternità): Almeno 6 mesi di contributi

Prestazioni
In natura: Cure pre e post-natali, sorveglianza e assistenza durante la fase di travaglio e di parto, in ospedale, in day hospital o a domicilio

Congedo: Per la madre 6 settimane prima del parto (8 in caso di gravidanza multipla). Obbligatoria una settimana prima del parto. 9 settimane obbligatorie dopo il parto. I periodi di riposo facoltativo non goduti possono essere utilizzati dopo il riposo post-natale o dopo un’ospedalizzazione del bambino. Per il padre 10 giorni in occasione della nascita (idem per entrambi i genitori in caso di adozione). In caso di ospedalizzazione di lungo periodo o di decesso della madre, il padre può chiedere la conversione del congedo di maternità in congedo di paternità

A carico del datore di lavoro: Non previsto
Indennità di maternità: 82% della retribuzione i primi 30 giorni. 75% a partire dal 31° giorno e in caso di prolungamento del riposo pre-natale. Condizioni speciali per le beneficiarie del sussidio di disoccupazione e di Invalidità.

Assegno di nascita: € 945 per il primo figlio, € 711 per i figli successivi (2 mesi prima della data probabile della nascita).

Assegno per adozione: € 945 per ogni adozione

Imposizioni fiscali
Indennità di maternità: Prestazione imponibile fiscalmente
Assegno di nascita e adozione: Prestazione non imponibile

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Fonti:

Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in Europa

MISSOC 2006

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