Malattia
Finanziamento
Principio generale: Non vi è un finanziamento specifico. Il finanziamento di ciascuna branca della protezione sociale è compreso nella gestione globale del sistema (contributi assicurativi, sovvenzioni a carico dello Stato, imposta sul valore aggiunto), distribuita tra i differenti settori in funzione delle necessità.
Contributi assicurativi:
– 37,84%, di contributi di base (di cui 24,77% a carico del datore di lavoro e 13,07% a carico del lavorator)
– 7,48% a carico del datore di lavoro (cotisation de modération salariale)
– 1,69% a carico del datore di lavoro (per imprese con più di 10 lavoratori)
Altri contributi specifici: Una parte dei contributi sulle polizze assicurative auto, sulle polizze ospedalizzazione, sulle pensioni (3,55%) e sul volume di affari dell’industria farmaceutica.
Partecipazione dello Stato: In funzione delle necessità.
Legislazione
Per i lavoratori dipendenti:
Legge sull’assicurazione obbligatoria 14 luglio 1994
Decreto reale del 3 luglio 1996
Regolamento del 16 aprile 1997
Per i lavoratori autonomi:
Decreto reale del 20 luglio 1971
Principi di base
Sistema di assicurazione sociale obbligatoria, finanziato principalmente attraverso i contributi sociali a carico della popolazione attiva (dipendenti e autonomi)
Campo d’applicazione
Tutti i lavoratori e categorie assimilate
Condizioni
Certificato medico
Dichiarazione d’incapacità lavorativa entro 2 giorni
Periodo lavorativo e assicurativo: almeno 6 mesi di cui 120 giorni di lavoro effettivo o periodi assimilati
Essere in regola con i contributi assicurativi
Avere interrotto ogni attività lavorativa
Non essere beneficiario di altre indennità (es. infortunio sul lavoro)
Prestazioni
A carico del datore di lavoro
Per gli operai:
· i primi 7 giorni 100% della retribuzione
· 8°-14° giorno 60% della retribuzione + indennità complementare
· 15°-30° giorno indennità complementare
Per gli impiegati:
100% della retribuzione per il 1° mese
A carico dell’organismo assicuratore
L’assicurazione interviene alla scadenza del periodo in cui la retribuzione è pagata dal datore di lavoro, ossia al 15° giorno per gli operai e dopo un mese per gli impiegati
Regola generale: 60% della retribuzione persa
Salario max considerato: € 105,3505 per giornata
Durata delle prestazioni
Max 1 anno.
Condizioni speciali
Per i disoccupati:
Durante i primi 6 mesi l’indennità di malattia non può essere inferiore all’indennità di disoccupazione
Imposizioni fiscali
Prestazione imponibile fiscalmente
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Fonti:
Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in Europa