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Invalidità

Finanziamento
Principio generale: Sistema finanziato tramite contributi assicurativi (a carico del datore e del lavoratore) con sovvenzioni da parte dello Stato

Contributi assicurativi: compresi nei tassi indicati nella sezione vecchiaia (vedi)

Partecipazione dello Stato: parzialmente finanziata dallo Stato

Legislazione
Legge n. 222 del 12 giugno 1984; Legge n. 335 dell’8 agosto 1995

Principi di base
Sistema di assicurazione sociale obbligatoria, finanziato attraverso i contributi assicurativi per i lavoratori dipendenti, con pensioni legate al salario, ai contributi versati e al tempo di assicurazione. Regimi speciali per i lavoratori autonomi

Campo d’applicazione
Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Regime speciale per gli agricoltori, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti

Rischio coperto
Per l’assegno ordinario di Invalidità: E’ considerato invalido l’assicurato la cui capacità al lavoro (per impieghi corrispondenti alle sue attitudini) risulti ridotta, a seguito di una malattia fisica o mentale, in modo permanente di almeno 1/3

Per la pensione di inabilità: E’ considerato inabile l’assicurato (o il titolare di un assegno ordinario di Invalidità) che, in seguito a una malattia fisica o mentale, si trovi nell’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività professionale

Condizioni
Tasso minimo d’incapacità: assegno ordinario di Invalidità (AOI) 66%. Pensione di inabilità 100%

Periodo preso in conto: dal mese successivo alla domanda dell’interessato (o il mese dal quale egli viene riconosciuto invalido o incapace) fino all’età della pensione.

Durata minima di assicurazione per l’apertura del diritto:
· Invalidità generale: 5 anni di contribuzione, di cui 3 anni almeno durante gli ultimi 5 anni;
· Invalidità professionale, dovuta a ragioni di servizio o ad infortunio sul lavoro: nessun periodo minimo previsto

Prestazioni
Fattori determinanti per l’ammontare della pensione: salario di riferimento e numero di anni di assicurazione

Criteri di calcolo
Assegno ordinario di Invalidità: Redditi da lavoro fino a € 39.297,00 = 2% x n x S. Redditi da lavoro fino a € 52.265,01 = 1,6% x n x S. Redditi da lavoro fino a € 65.233,02 = 1,35% x n x S. Redditi da lavoro fino a € 74.664,30 = 1,1% x n x S. Redditi da lavoro maggiori di € 74.664,30 = 0,9% x n x S

n = numero di anni di assicurazione (max 40)
S = salario di riferimento = per le persone che al dicembre 1992 potevano vantare almeno 15 anni di contribuzione viene presa la media dei salari degli ultimi 5 anni; per coloro con una anzianità inferiore ai 15 anni viene considerata la media dei salari su un periodo variabile dagli ultimi 5-10 anni. A partire dal 1996, per i nuovi casi, il calcolo è effettuato sull’insieme dei contributi di tutto il periodo

Pensione di inabilità: stesso calcolo che per l’assegno di Invalidità

Periodi figurativi: sono considerati come anni di assicurazione, oltre a quelli effettivi, quelli compresi fra la data di liquidazione della pensione di inabilità e l’età per la pensione di vecchiaia. Ovvero, per gli assicurati la cui pensione viene calcolata secondo il metodo previsto dopo il 1996, viene applicata una maggiorazione contributiva che prevede l’applicazione del coefficiente previsto per l’età dei 57 anni (anche se non si raggiunge l’età)

Pensione minima: l’assegno ordinario di Invalidità è aumentato fino al raggiungimento dell’importo della pensione minima, di € 5.558,54, quando il reddito annuale imponibile dell’interessato è inferiore a 2 volte l’assegno sociale (2006: € 11.117,08) se la persona è sola, 3 volte se la persona è coniugata (2006: € 16.675,62). Per gli assicurati dopo il 1996 non esiste un trattamento minimo fissato per legge

Pensione massima: non esiste un trattamento massimo fissato per legge

Altre prestazioni in denaro: le persone che hanno bisogno dell’aiuto di una terza persona per spostarsi o che necessitano di una assistenza permanente, hanno diritto ad un assegno di accompagnamento uguale a quello previsto dall’assicurazione in caso di incidenti sul lavoro.

Cumulo
Cumulo con altre prestazioni del sistema di sicurezza sociale: La Legge 335/1995 (riforma pensionistica) ha previsto, a partire dal 1° settembre 1995, l’incumulabilità fra assegno d’Invalidità e rendite previste in caso di incidente sul lavoro se queste sono elargite per la stessa Invalidità. Il cumulo è permesso, per la parte eccedente, solo se l’assegno di Invalidità pagato dall’INPS è superiore alla rendita vitalizia da infortunio pagata dell’INAIL.

Cumulo con redditi da lavoro: cumulo parzialmente ammesso con l’assegno ordinario di Invalidità, non con la pensione di inabilità

Imposizioni fiscali
Prestazioni imponibili fiscalmente

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Fonti:

Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in Europa

MISSOC 2006

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