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Infortuni e malattie professionali

Finanziamento
Principio generale: Sistema finanziato tramite contributi assicurativi (a carico del datore di lavoro) senza sovvenzioni da parte dello Stato

Contributi assicurativi: i tassi dipendono dal rischio previsto per le differenti categorie professionali e variano dallo 0,5% al 16,0%. Esclusivamente a carico del datore di lavoro

Partecipazione dello Stato: nessuna partecipazione da parte dello Stato

Legislazione
Decreto legge (DPR) n. 1124 del 30 giugno 1965; Legge n. 251 del 10 maggio 1982; Decreto legge (DPR) n. 336 del 13 aprile 1994

Principi di base
Sistema di assicurazione sociale obbligatoria per lavoratori dipendenti e alcune categorie di autonomi, finanziate tramite contributi, con prestazioni in natura e prestazioni in denaro legate al reddito da lavoro.

Campo d’applicazione
Lavoratori dipendenti e alcune categorie di autonomi. Persone che lavorano nel proprio ambito domestico senza remunerazione

Rischio coperto
Infortuni: incidenti, che abbiano prodotto una lesione, intervenuti nel corso e per l’adempimento del contratto di lavoro. Sono coperti anche gli incidenti in itinere, ovvero che si sono prodotti nel normale tragitto fra la propria abitazione ed il luogo lavoro

Malattie professionali: sistema misto. Esiste una lista di 58 malattie professionali per l’industria e 27 per l’agricoltura. Possibilità di rimborso per malattie non presenti nella lista

Condizioni
Infortuni
Tempo di presa a carico: 4 giorni dopo l’incidente
Tempo di dichiarazione: 3 anni (tempo di prescrizione)

Malattie professionali
Tempo di presa a carico: secondo le previsioni della lista, minimo 6 mesi
Tempo di dichiarazione: 3 anni (tempo di prescrizione)

Prestazioni
Incapacità temporanea
Cure mediche: libera scelta del medico e della struttura. Dove esistono le strutture è l’INAIL che assicura le prime cure, altrimenti si ricorre al SSN

Durata: illimitata per i cittadini italiani residenti; uguale alla durata del permesso di soggiorno per gli stranieri

Prestazioni in denaro: Per i primi 4 giorni è il datore di lavoro a pagare l’indennizzo (il 100% per il giorno dell’incidente e il 60% per i successivi 3 giorni). A partire dal 4° giorno, l’INAIL indennizza il 60% del salario giornaliero per 90 giorni ed il 75% a partire dal 91° giorno. Le prestazioni hanno durata illimitata, fino al momento della guarigione completa

Incapacità permanente
Tasso minimo di incapacità per il diritto all’indennizzo
11% per infortunio intervenuto prima del 27.07.2000
6% per infortunio intervenuto dopo il 27.07.2000
6%-15% indennizzazione in capitale per “danno biologico”, nessun indennizzo per i danni patrimoniali
16%-100% indennizzazione per “danno biologico” come rendita e indennizzo per i danni patrimoniali
Nessun tasso minimo richiesto in caso di silicosi

Fissazione del tasso di incapacità: è fissato dai medici dell’INAIL secondo tre tabelle: “danno biologico”, indebolimento, danno patrimoniale superiore al 16%

Revisione del tasso di incapacità: possibile ad intervallo annuale per i primi 4 anni, in seguito ad intervallo triennale. Nussuna revisione dopo 10 anni

Salario di base per il calcolo della rendita: il salario di riferimento corrisponde alla remunerazione effettiva annuale dell’anno precedente all’incidente o all’incapacità dovuta alla malattia professionale
Industria, min. € 12.608,40 max. € 23.415,60
Agricoltura, per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato importo giornaliero di € 35,54; per i lavoratori con contratto a tempo determinato il tasso è fissato a livello provinciale. Per gli autonomi € 39,94 al giorno

Criteri di calcolo:
S ridotto x t (S=salario di riferimento; t=tasso di incapacità)
Maggiorazioni: maggiorazione del 5% per il coniuge e per ogni figlio a carico. In caso di Invalidità totale permanente, qualora si necessiti dell’aiuto di una terza persona, è prevista un’indennità di assistenza di € 415,13 al mese

Riscatto: possibile, su domanda della vittima, per un massimo di un terzo del capitale (su rendite di almeno il 16% di incapacità)

Disposizioni particolari per determinate rendite: Capitalizzazione obbligatoria se “t”, dopo 10 anni (in caso di infortunio) o 15 anni (in caso di malattia professionale), è sempre compreso fra l’11 e il 15%.

Decesso

Coniuge superstite: vedova o vedovo: 50% della rendita

Orfani: Di padre o di madre, 20% della rendita per ogni orfano. Di padre e di madre, 40% della rendita per ogni orfano. La rendita è dovuta fino ai 18 anni di età (21 in caso di studi secondari; 26 anni in caso di studi universitari)

Parenti a carico: Fratelli, sorelle, nipoti: 20% della rendita ciscuno se non ci sono altre persone aventi diritto

Massimo per l’insieme degli aventi diritto: S x 100%

Capitale per il decesso: importo forfettario di € 1.663,34

Rivalutazione

Rivalutazione automatica legata alle variazioni dei salari dell’industria

Cumulo

Cumulo con redditi da lavoro: possibile

Cumulo con altre pensioni: impossibile fra assegno d’Invalidità e rendite previste in caso di incidente sul lavoro (se sono elargite per la stessa Invalidità) e pensione di vecchiaia. Il cumulo è permesso, per la parte eccedente, solo se l’assegno di vecchiaia pagato dall’INPS è superiore alla rendita vitalizia da infortunio pagata dell’INAIL

Imposizioni fiscali
Prestazioni imponibili se costituiscono la riparazione di una perdita permanente del reddito da lavoro. L’indennità per incapacità temporanea versata dall’INAIL è imponibile fiscalmente

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Fonti:

Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in Europa

MISSOC 2006

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