Infortuni e malattie professionali
Finanziamento
Principio generale: Non vi è un finanziamento specifico. Il finanziamento di ciascuna branca della protezione sociale è compreso nella gestione globale del sistema (contributi assicurativi, sovvenzioni a carico dello Stato, imposta sul valore aggiunto), distribuita tra i differenti settori in funzione delle necessità.
Contributi assicurativi:
– 37,84%, di contributi di base (di cui 24,77% a carico del datore di lavoro e 13,07% a carico del lavoratore)
– 7,48% a carico del datore di lavoro (cotisation de modération salariale)
– 1,69% a carico del datore di lavoro (per imprese con più di 10 lavoratori)
Altri contributi specifici: Premi assicurativi a carico del datore di lavoro per gli infortuni.
Partecipazione dello Stato: In funzione delle necessità.
Legislazione
Infortuni sul lavoro: Legge del 10 aprile 1971
Malattie professionali: Decreto reale del 3 giugno 1970.
Principi di base
Sistema di assicurazione sociale obbligatoria per lavoratori dipendenti con prestazioni in natura e prestazioni in denaro legate al reddito da lavoro. Gli infortuni sul lavoro sono finanziati principalmente da premi assicurativi a carico del datore di lavoro; le malattie professionali sono finanziate principalmente dai contributi assicurativi.
Campo d’applicazione
Infortuni sul lavoro: Tutti i lavoratori soggetti al sistema di sicurezza sociale e gli apprendisti.
Malattie professionali: Tutti i lavoratori soggetti al sistema di sicurezza sociale, gli apprendisti, i tirocinanti (anche se non remunerati), gli studenti esposti a rischio per via della loro istruzione.
Rischio coperto
Infortuni sul lavoro: Incidenti che abbiano prodotto una lesione, intervenuti nel corso e per l’adempimento del contratto di lavoro. Sono coperti anche gli incidenti in itinere, ovvero che si sono prodotti nel normale tragitto fra la propria abitazione ed il luogo lavoro
Malattie professionali: Esiste una lista delle malattie professionali (Decreto reale del 28 marzo 1969 e succ. mod.). Per le malattie non presenti nella lista è previsto un “sistema aperto”, secondo cui spetta alla vittima, o agli aventi diritto, l’onere della prova dell’esposizione al rischio e del nesso di causalità.
Condizioni
Infortuni sul lavoro: Dichiarazione del datore di lavoro durante gli 8 giorni seguenti all’incidente
Malattie professionali: Essere stati esposti al rischio. Il rischio è presunto qualora l’interessato abbia lavorato in un settore citato sulla lista fissata dal Decreto reale
Prestazioni
Incapacità temporanea
Cure mediche: Libera scelta del medico e della struttura salvo che, per gli infortuni sul lavoro, l’impresa disponga di un servizio medico completo e riconosciuto. Nessuna partecipazione alle spese da parte della vittima. Durata illimitata.
Salario di base e importo delle prestazioni:
– incapacità totale: per ogni giorno dell’anno solare il 90% del salario di base annuale diviso per 365
– incapacità parziale: indennità uguale alla differenza fra il salario precedente all’incidente (o all’inizio della malattia professionale) e il salario parziale.
Il salario di riferimento per il calcolo corrisponde alla remunerazione effettiva annuale dell’anno precedente all’incidente o all’incapacità dovuta alla malattia professionale (massimo € 33.403,08).
Incapacità permanente
Tasso minimo di incapacità per il diritto all’indennizzo: Non previsto
Fissazione del tasso di incapacità:
– infortuni sul lavoro, accordo fra la vittima e l’impresa assicuratrice (mediatore è il Fondo degli infortuni sul lavoro)
– malattie professionali, notifica amministrativa da parte del Fondo delle malattie professionali
Revisione del tasso di incapacità:
– infortuni sul lavoro, durante 3 anni a partire dall’accordo fra le parti o il giudizio definitivo
– malattie professionali, in ogni momento, su richiesta della vittima
Salario di base per il calcolo della rendita: Remunerazione effettiva annuale dell’anno precedente all’incidente o all’incapacità dovuta alla malattia professionale (massimo € 33.403,08).
Criteri di calcolo: S x t (S=salario di riferimento; t=tasso di incapacità)
Maggiorazioni: In caso di assistenza di una terza persona, indennità complementare di massimo 12 volte il salario minimo garantito, secondo il grado di necessità, indennizzata a partire dall’inizio della prestazione e soppressa a partire dal 91esimo giorno di ospedalizzazione.
Riscatto: Possibile, su domanda della vittima, per un massimo di un terzo del capitale (su rendite di almeno il 16% di incapacità)
Decesso
Coniuge superstite: 30% del salario. L’ulteriore matrimonio dopo l’ottenimento della rendita è ininfluente. Riscatto possibile per massimo 1/3 del capitale. Nessuna prestazione per il coabitante non coniuge.
Orfani:
– Di padre o di madre: ogni orfano S x 15% (fino ad un massimo del 45% per l’insieme dei figli)
– Di padre e di madre: ogni orfano S x 20% (fino ad un massimo del 60% per l’insieme dei figli)
La rendita è dovuta fino ai 18 anni di età o fino all’espirazione del diritto agli assegni familiari (a vita per gli orfani con disabilità).
Parenti a carico:
– Padre e madre, S x 20% ciascuno se non ci sono congiunti o figli beneficiari; S x 15% se esiste un congiunto senza figli beleficiari
– Fratelli, sorelle, nipoti, S x 15% ciscuno sotto condizioni particolari (totale 45%)
Capitale per il decesso: Indennità per le spese funerarie pari a 30 volte il salario medio giornaliero. Rimborso per le spese del trasporto della salma verso il luogo di tumulazione
Cumulo
Cumulo con redditi da lavoro: Possibile
Cumulo con altre pensioni: Limitazioni con prestazioni di malattia-Invalidità, pensioni o altre rendite derivanti da incidenti sul lavoro o malattie professionali.
Imposizioni fiscali
Prestazioni imponibili se costituiscono la riparazione di una perdita permanente del reddito da lavoro; non sono quindi imponibili le indennità per invalidità inferiore al 20%.
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Fonti:
Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in Europa