Disoccupazione
Finanziamento
Principio generale: Sistema finanziato tramite contributi assicurativi (a carico del datore e del lavoratore) con parziali sovvenzioni annuali da parte dello Stato
Contributi assicurativi
Industria (con più di 50 dipendenti): 4,71%, di cui 4,41% a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico del lavoratore
Commercio (con più di 50 dipendenti): 2,51%, di cui 2,21% a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico del lavoratore
Partecipazione dello Stato: sovvenzioni annuali
Legislazione
Legge n. 427 del 6 agosto 1975. Legge n. 160 del 20 maggio 1988. Legge n. 223 del 23 luglio 1991. Legge n. 80 del 14 maggio 2005
Principi di base
Le prestazioni, esclusivamente economiche, dipendono dalla disoccupazione involontaria (licenziamento)
Disoccupazione totale:
– Indennità ordinaria di disoccupazione
– Trattamenti speciali di disoccupazione
– Indennità di mobilità
Disoccupazione parziale:
– Cassa integrazione guadagni ordinaria
– Cassa integrazione guadagni straordinaria
Campo d’applicazione
Disoccupazione totale:
– Indennità ordinaria di disoccupazione: tutti i lavoratori dipendenti
– Trattamenti speciali di disoccupazione: lavoratori del settore edile
– Indennità di mobilità: tutti i lavoratori (tranni quelli del settore edile) che hanno beneficiato della cassa integrazione guadagni straordinaria
Disoccupazione parziale:
Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria: lavoratori di determinati tipi di imprese che la richiedano in ragioni di cause temporanee, di crisi, di ristrutturazione o di riconversione
Condizioni
Disoccupazione totale: Dal 1.1.1999 l’indennità non è riconosciuta a coloro che presentino dimissioni volontarie
Indennità ordinaria di disoccupazione: 2 anni di assicurazione e 52 contributi settimanali versati negli ultimi 2 anni
Trattamenti speciali di disoccupazione: 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali versati nel settore dell’edilizia negli ultimi 2 anni
Indennità di mobilità: 12 mesi di assicurazione nella propria impresa, di cui almeno 6 mesi di lavoro effettivamente prestato
Disoccupazione parziale:
– Cassa integrazione guadagni ordinaria: domanda motivata del datore di lavoro e autorizzazione da parte dell’INPS
– Cassa integrazione guadagni straordinaria: domanda motivata del datore di lavoro e Decreto del Ministero del Lavoro
Prestazioni
Le indennità sono proporzionali al salario con importi massimi previsti.
Disoccupazione totale
Tasso delle prestazioni:
– Indennità ordinaria di disoccupazione: 50% (per i primi 6 mesi, 40% per il 7° mese) del salario medio percepito durante gli ultimi 3 mesi, con un massimo mensile di € 819,62 per stipendi inferiori a € 1.773,19 e di € 985,10 per salari superiori a € 1.773,19
– Trattamenti speciali di disoccupazione: 80% dell’ultimo stipendio, con un massimo mensile di € 983,54 per stipendi inferiori a € 1.773,19 e di € 1182,12 per salari superiori a € 1.773,19
– Indennità di mobilità: 100% della cassa integrazione guadagni straordinaria per il primo anno; i mesi successivi l’80% con gli stessi importi massimi dell’indennità ordinaria di disoccupazione
Durata dei versamenti:
– Indennità ordinaria di disoccupazione: 210 giorni (300 per i disoccupati con più di 50 anni di età)
– Trattamenti speciali di disoccupazione: 90 giorni, possibilità di prolungamento in caso di crisi
– Indennità di mobilità: 36 mesi con possibilità di prolungamento fino a 48 mesi nelle regioni del sud
Sanzioni: interruzione dei sussidi in caso di disoccupazione volontaria (rifiuto di accettare un impiego soddisfacente)
Disoccupazione parziale:
Tasso e durata delle prestazioni:
Cassa integrazione guadagni ordinaria: 80% del salario totale per le 24-40 ore settimanali non lavorate, per un massimo di 12 mesi. Per i 6 mesi successivi, la prestazione massima ha gli stessi limiti previsti per l’indennità ordinaria di disoccupazione
cassa integrazione guadagni straordinaria: 80% del salario totale per le 0-40 ore settimanali non lavorate, per un massimo di 36 mesi. La prestazione massima ha gli stessi limiti previsti per l’indennità ordinaria di disoccupazione
Sanzioni: interruzione dei sussidi in caso di disoccupazione volontaria (rifiuto di accettare un impiego soddisfacente)
Lavoratori anziani: Nessuna misura specifica prevista
Rivalutazione
Nessuna rivalutazione prevista
Cumulo con redditi da lavoro
Non possibile
Imposizioni fiscali
Prestazioni imponibili fiscalmente
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Fonti:
Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in Europa