Disoccupazione
Finanziamento
Principio generale: Non vi è un finanziamento specifico. Il finanziamento di ciascuna branca della protezione sociale è compreso nella gestione globale del sistema (contributi assicurativi, sovvenzioni a carico dello Stato, imposta sul valore aggiunto), distribuita tra i differenti settori in funzione delle necessità.
Contributi assicurativi:
– 37,84%, di contributi di base (di cui 24,77% a carico del datore di lavoro e 13,07% a carico del lavoratore)
– 7,48% a carico del datore di lavoro (cotisation de modération salariale)
– 1,69% a carico del datore di lavoro (per imprese con più di 10 lavoratori)
Altri contributi specifici: Contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore su alcune forme di prepensione
Partecipazione dello Stato: In funzione delle necessità.
Legislazione
Decreto reale del 25 novembre 1991. Decreto ministeriale del 26 novembre 1991.
Principi di base
Regime di assicurazione obbligatoria finanziato principalmente tramite contributi che copre i lavoratori dipendenti.
Le prestazioni sono legate alla remunerazione con tassi variabili a seconda della situazione famigliare (prestazioni forfettarie per i giovani).
Campo d’applicazione
Tutti i lavoratori dipendenti assoggettati al sistema di sicurezza sociale. I giovani in cerca di prima occupazione che abbiano completato un ciclo di studi secondari o superiori.
Condizioni
Essere senza lavoro e senza remunerazione. Essere abili al lavoro. Essere iscritti nelle liste come in cerca di impiego. Poter dimostrare di essere stati assicurati per periodi che variano secondo l’età e che vanno dai 312 giorni di lavoro nel corso dei precedenti 18 mesi ai 624 giorni di lavoro nel corso dei precedenti 36 mesi.
Prestazioni
Salvo eventuali importi forfettari, le indennità giornaliere sono proporzionali al salario con importi minimi e massimi.
Tassi variabili secondo la situazione famigliare.
Salario di riferimento: Salario medio giornaliero dell’anno precedente (importo massimo € 65,75).
Sussidio di disoccupazione:
– coabitanti con famiglia a carico: 60% del salario; max. € 40,24, min. € 34,42;
– coabitanti senza famiglia a carico: 55% per il primo anno; max € 36,89, min. € 21,68;
– persone sole: 60% per il primo anno; max. € 40,24, min. € 28,91. 50% a partire dal 2° anno; max. € 33,54
Sussidio di attesa (sulla base degli studi):
– coabitanti con famiglia a carico: € 33,54;
– coabitanti senza famiglia a carico: meno di 18 anni € 8,65, più di 18 anni € 13,90;
– persone sole: meno di 18 anni € 9,34, da 18 a 20 anni € 14,67, più di 21anni € 24,07.
Sussidio di disoccupazione con complemento di anzianità: Dovuto dopo il primo anno di sussidio alle persone con più di 50 anni di età che possano vantare almeno 20 anni di carriera:
– coabitanti con famiglia a carico: max. € 40,24, min. € 36,84;
– coabitanti senza famiglia a carico: max € 36,89, min. € 25,08 secondo la categoria;
– persone sole: max. € 40,24, min. € 30,81 secondo la categoria.
Sussidio di disoccupazione parziale: Giorni o mezze giornate nel corso delle quali sia stato sospeso il contratto di lavoro: i tassi vanno dal 60% del salario di riferimento per coabitanti con famiglia a carico e persone sole, al 55% per i coabitanti senza famigliari a carico (gli importi minimi e massimi sono gli stessi del sussidio di disoccupazione)
Durata del versamento: Illimitata (salvo alcuni casi di disoccupazione di lunga durata o nel quadro della ricerca attiva di un impiego).
Sanzioni:
– obbligo di restituzione di tutto l’importo indennizzato;
– esclusione dal sussidio per la durata del periodo di indisponibilità sul mercato del lavoro;
– esclusione in caso di non-collaborazione per la procedura specifica di ricerca attiva di un impiego;
– sanzioni penali.
Lavoratori anziani: Per i lavoratori che siano stati licenziati è previsto un regime di prepensione convenzionale a partire dai 58 anni di età. In caso di licenziamento, l’età puó abbassarsi a 52 anni (per le imprese riconosciute in difficoltà) o dai 52 ai 55 anni (per imprese dichiarate in ristrutturazione).
Rivalutazione
Sussidio di disoccupazione: Legata all’indice dei prezzi al consumo.
Prepensione convenzionale: Legata all’indice dei prezzi al consumo.
Cumulo
Cumulo con altre prestazioni di sicurezza sociale: Non possibile in caso di pensione anticipata.
Cumulo con redditi da lavoro: Possibile in caso di prestazioni occasionali; il sussidio sarà perso esclusivamente per i giorni concernenti tale attività.
Imposizioni fiscali
Prestazioni imponibili.
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Fonti:
Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in Europa